Sinistri con esito grave o mortale

Consulenza Legale e Assicurativa per il tuo risarcimento o indennizzo in seguito ad un sinistro con esito grave o mortale.

 

Il tuo tempo è prezioso affidati agli esperti del risarcimento

Particolare menzione merita la capacità e sensibilità di Claims Solution, nella gestione di risarcimenti relativi a sinistri che hanno avuto esiti con lesioni gravissime, o mortali, sia per le implicazioni etiche che a tali gestioni sono insite, che per i particolari aspetti emotivi degli aventi diritto, tutti da coniugare con le legittime aspettative risarcitorie sia patrimoniali che, soprattutto, morali.

La profonda conoscenza delle dinamiche legate a tali particolari risarcimenti, fa si che possano essere messe in campo, sin dai primi momenti, tutte le attività propedeutiche (Investigazioni, ricostruzioni cinematiche, ricostruzioni dei legami familiari, assistenza penale, etc..) per una rapida definizione dei risarcimenti, onde consentire a coloro che hanno vissuto eventi tanto cruenti, il necessario distacco emotivo dagli stessi, che gli possa consentire di porre fine all’elaborazione emotiva del vissuto, impossibile in pendenza dei rapporti risarcitori.

Affidarsi a Claims Solution ti offre la possibilità di fare affidamento a pluriennali competenze in materia di risarcimento del danno da morte, un’assistenza completa durante tutte le fasi stragiudiziali e giudiziali, nessuna spesa fino al risarcimento ottenuto in fase stragiudiziale, Interessi tutelati, grazie ad avvocati professionisti del settore, svincolati da rapporti con le compagnie di assicurazioni, corretta stima del danno validamente supportata da consulenti specializzati in ricostruzione

 

Affida a Claims Solution la tua richiesta di risarcimento

Facciamo un po di chiarezza

L’incidente stradale, cagionato dall’altrui condotta illecita e causativo della morte di soggetto, determina l’insorgenza del risarcimento del danno nei riguardi di coloro che dimostrino di avere avuto un legame affettivo con la vittima.

Tale danno, comunemente noto come danno parentale, nasce dalla perdita di un prossimo congiunto che cagiona una condizione di vuoto esistenziale da parte dei familiari, determinato non solo dalla perdita del parente ma, altresì, dallo stravolgimento irreversibile dell’intero sistema di vita.

il danno parentale coinvolge  due beni della vita:

  1. il bene della integrità familiare, riferito alla vita quotidiana della vittima con i suoi familiari, che trova il suo supporto costituzionale negli artt. 2, 3, 29, 301, 31, 36;
  2. il bene della solidarietà familiare, riferito tanto alla vita matrimoniale quanto al rapporto parentale tra i componenti della famiglia.

All’interno del Codice Civile il riferimento normativo è rappresentato dall’art. 2059, ove prevede espressamente il risarcimento del danno non patrimoniale, nei casi previsti dalla legge, di beni che non sono suscettibili di valutazione economica nel mercato monetario.

Il danno parentale può essere riassunto nella voce danno esistenziale componente di danno non patrimoniale (composto anche dalle voci danno biologico e danno morale).

La liquidazione per equivalente del danno da perdita parentale, è rimessa imprescindibilmente a una valutazione equitativa effettuata dal giudice, pertanto, i criteri di quantificazione sono rimessi al suo prudente apprezzamento.

È opportuno specificare i criteri utilizzati devono essere motivati ed espressi nella sentenza, non possono essere frutto del libero arbitrio del giudice.

Nel corso degli anni, i Tribunali si sono dotati di apposite tabelle che tengono conto, per esempio, della gravità del fatto, dell’entità del dolore patito, delle condizioni soggettive della persona, del turbamento dello stato d’animo, dell’età della vittima e dei congiunti all’epoca del fatto, del grado di sensibilità dei danneggiati superstiti, della situazione di convivenza o meno con il deceduto.

Ciò ha determinato il crearsi di una giurisprudenza cosiddetta a zone, in quanto non vi era uniformità delle tabelle sul territorio nazionale, comportando notevoli inconvenienti e disparità.

Per ovviare il problema, la Corte di Cassazione è intervenuta con la storica sentenza n. 124080/2011, statuendo che lo strumento in grado di tradurre il concetto di equità valutativa idoneo ad evitare disparità di trattamento fosse il sistema delle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, avuto riguardo alla loro diffusione capillare sul territorio nazionale, nonché al loro costante uso da parte dei giudici.

  • Redazione della richiesta di risarcimento danni e contestuale messa in mora del responsabile civile e della compagnia di assicurazioni obbligata in solido
  • Ricostruzione cinematica del sinistro.
  • Assistenza al procedimento penale del responsabile civile
  • Stima delle tempistiche necessarie al risarcimento
  • Quantificazione del risarcimento del singolo danno subito da ogni erede
  • Perizia medico legale sull’eventuale danno psichico del prossimo congiunto
  • Assistenza alla eventuale visita medico legale finale dell’assicurazione
  • Assistenza stragiudiziale ed in tutte le fasi dell’eventuale giudiziale.