Circolazione Stradale

Consulenza Legale Assicurativa per il tuo risarcimento o indennizzo in seguito a danni da incidente stradale

 

Claims Solution offre consulenza assicurativa e legale in materia di risarcimento a seguito di un sinistro stradale. Claims Solution offre servizi di consulenza che consentono di districarsi nel labirinto normativo. Aiutiamo ad ottenere un equo risarcimento a seguito di un sinistro stradale

Claims Solution conosce il valore del tempo dei propri clienti. Sappiamo che domande come:

  • Quanto tempo è necessario per un risarcimento?
  • Come faccio ad ottenere un risarcimento giusto?
  • Come posso vigilare sulla mia richiesta di risarcimento?

Sono tutte domande lecite che meritano risposte.

Claims Solution sa quanto è prezioso gestire tempestivamente ogni pratica affidata, e sa come ottenere il giusto risarcimento nel miglior tempo possibile.

 

Affida a Claims Solution la tua richiesta di risarcimento e/o indennizzo

Facciamo un po di chiarezza

  • Danni al veicolo;
  • Lesioni personali al conducente, alle persone trasportate ed ai pedoni;
  • Danni alle cose; 

Sei rimasto vittima di un incidente stradale, un’auto, nell’attraversare l’incrocio, non ti ha dato la precedenza e ti ha urtato contro la fiancata? Avevi indosso la cintura di sicurezza tuttavia hai avuto un contraccolpo al collo?

Il torto dell’altro automobilista è chiaro e conclamato e vorresti che il tuo risarcimento sia il più celere possibile in modo da poter far riparare rapidamente il tuo veicolo e recuperare le spese mediche anticipate?

Claims Solution sa come fare affidati ai suoi esperti ci penseranno loro! 

Quando l’incidente ha riguardato solo due veicoli, il risarcimento, salvo casi particolari, dovrà seguire la procedure del così detto “indennizzo diretto”, ossia la richiesta di risarcimento dovrà essere presentata alla propria compagnia assicurativa 

Se invece l’incidente ha riguardato più di due veicoli (ad esempio un tamponamento a catena),  la richiesta di risarcimento dovrà essere presentata alla compagnia che assicura il veicolo responsabile.

Se il responsabile dell’incidente non è assicurato, si dovrà fare richiesta al Fondo di Garanzia Vittime della Strada “FGVS” gestito nelle varie regioni italiane da diverse imprese appositamente designate.

Quando l’incidente ha riguardato solo due veicoli, il risarcimento, salvo casi particolari, dovrà seguire la procedure del così detto “indennizzo diretto”, ossia la richiesta di risarcimento dovrà essere presentata alla propria compagnia assicurativa 

Se invece l’incidente ha riguardato più di due veicoli (ad esempio un tamponamento a catena),  la richiesta di risarcimento dovrà essere presentata alla compagnia che assicura il veicolo responsabile.

Se il responsabile dell’incidente non è assicurato, si dovrà fare richiesta al Fondo di Garanzia Vittime della Strada “FGVS” gestito nelle varie regioni italiane da diverse imprese appositamente designate.

Quando la compagina assicurativa propone una somma come risarcimento per l’incidente stradale, la divide in due voci:

  • Danni al mezzo: riguarda i costi di riparazione per il veicolo danneggiato dall’incidente; per veicolo a titolo esemplificativo  si intende: automobile, ciclomotore, motociclo, quadriciclo, bicicletta, autocarro, bus, tir, ecc.
    Il danno al veicolo va valutato al momento dell’evento (sinistro): per cui, se  il costo complessivo per la riparazione del veicolo dovesse essere superiore al valore commerciale del veicolo stesso un attimo prima del sinistro, con i dovuti se e i dovuti ma, il proprietario non potrà ottenere un risarcimento superiore al suddetto valore commerciale.
  • Danni alla persona (conducente, trasportato, pedone): il danno alla persona si sostanzia nel così detto danno biologico, ossia “la lesione temporanea o permanente all’integrità psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico legale, che esplica un’incidenza relativa  sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito.”
    comprende quindi ogni tipo di danno legato alle lesioni fisiche subite comprese le spese mediche, per fisioterapia, cure varie affrontare o da affrontare. Gli enti risarcitori dei danni alla persona possono essere raggruppati in: Invalidità Permanente espressa in percentuale, inabilità temporanea espressa in giorni di convalescenza, spese di cura e danno morale.
  • Danni alle cose. Si tratta dei danni che possono riguardare cose trasportate sul veicolo (un pc, un smartphone, ecc) o cose che si trovano all’esterno dal veicolo (ad esempio una cancellata urtata da un veicolo, una vetrina di un negozio o un palo della luce ecc)

 

La compagina assicurativa offre un risarcimento sulla base del valore dell’automobile al momento del sinistro. Per cui, se la stima dei danni dovesse risultare superiore al valore commerciale del veicolo, il proprietario richiedere solo detto valore ed in aggiunta ottenere il rimborso delle spese relative alla rottamazione del veicolo danneggiato, al passaggio di proprietà del veicolo acquistato in sostituzione ed alle spese sostenute per la ricerca del veicolo da acquistare.

In ogni caso esistono delle eccezioni che vanno  valutate caso per caso e che potrebbero fa giungere comunque ad ottenere il risarcimento per il valore dei danni.

La compagina assicurativa delega un proprio perito fiduciario per valutare l’entità del danno. Questo presenta una perizia e la compagina assicurativa, sulla base di tale valutazione, offre all’automobilista il risarcimento per il danno al veicolo.

Talvolta le offerte delle compagnie assicurative possono non essere sufficienti al ristoro del danno effettivo (costo della riparazione),  il proprietario del veicolo ha la possibilità di provare il maggior danno attraverso la presentazione di documenti quali  preventivi di spesa o una fatture.

Entro un termine massimo previsto per legge, (art. 148/1 del Codice delle Assicurazioni),  fino a che l’incaricato dalla compagnia assicurativa non abbia effettuato la perizia non è possibile procedere alla riparazione. Trascorso il suddetto termine si potrà procedere alla riparazione ma il risarcimento potrà essere ottenuto solo dopo la presentazione della relativa fattura.

Nel caso in cui si proceda a riparazione senza che il perito della compagina assicurativa abbia ancora visionato il mezzo, è importante effettuare numerose fotografie ritraenti i danni riportati dal veicolo.

 

Al momento di un sinistro, colui che ha subito lesioni dovrà recarsi al pronto soccorso per un primo accertamento delle lesioni e  quindi farsi rilasciare il “referto di pronto soccorso” che costituisce la prova della riconducibilità delle lesioni riscontrate all’evento lesivo.

Successivamente sarà necessario documentare tutta la convalescenza fino a guarigione avvenuta con apposite certificazioni mediche specialistiche e non e conservare tutte le ricevute relative alle spese sostenute per la cura (medicine, fisioterapie, esami strumentali, visite specialistiche, ecc.).

All’esito della guarigione il medico di famiglia potrà emettere un certificato di avvenuta guarigione specificando se avvenuta con postumi permanenti (invalidità permanente) o no.

L’esito della visita medica esprimerà un valore percentuale relativa all’invalidità permanente residua dopo la stabilizzazione delle lesioni e quindi la guarigione, nonché l’indicazione di un numero di giorni di inabilità corrispondenti al periodo di convalescenza.
E’ questa la traduzione numerica del danno biologico.

Il danno morale è una categoria descrittiva ricollegabile a una lesione fisica o alla perdita di una persona cara. Esso si traduce nella sofferenza interiore soggettiva e come tale rientra nella categoria del biologico, compreso all’interno della voce di danno non patrimoniale. Previsto dall’art. 2059 c.c. il danno morale veniva riconosciuto solo in favore di soggetti vittime di un illecito penale. La Cassazione nel tempo lo ha liberato da questo vincolo. Il danno morale accompagna in genere il danno biologico e la sua valutazione non deve dipendere dalla capacità del soggetto danneggiato di produrre reddito.
Gli articoli 138 e 139 del codice delle Assicurazioni hanno introdotto il concetto di personalizzazione del danno, cioè “quando la menomazione accertata incide in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico relazionali personali, l’ammontare del danno potrà essere aumentato della percentuale prevista dalle norme con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato”

Il danno patrimoniale si verifica ogni volta in cui un soggetto subisce ripercussioni negative sul patrimonio a causa di un inadempimento contrattuale (indennizzo)  o un illecito extracontrattuale (risarcimento). I criteri per determinarlo sono stabiliti dagli artt. 1223, 1226 e 2056 C.C. Le due voci che lo compongono sono:

 – Danno emergente

Danno attuale e immediato che si realizza con la diminuzione delle sostanze patrimoniali (es: spese mediche per un intervento correttivo dopo una prestazione errata, spese di riparazione dell’automobile cagionate da un sinistro stradale).

– Lucro cessante

Danno futuro che si manifesta attraverso il mancato guadagno e la perdita di future opportunità lavorative. Il risarcimento è riconosciuto solo nel caso in cui c’è la probabilità, se non la certezza della sua concreta esistenza, da fornire con prova “rigorosa”. Lo ha espresso la Corte di Cassazione nella sentenza n. 23304 dell’ 8.11.2007: “Occorre pertanto che dagli atti risultino elementi oggettivi di carattere lesivo, la cui proiezione futura nella sfera patrimoniale del soggetto sia certa, e che si traducano, in termini di lucro cessante o in perdita di chance, in un pregiudizio economicamente valutabile ed apprezzabile, che non sia meramente potenziale o possibile, ma che appaia invece – anche semplicemente in considerazione dell’id quod plerumque accidit connesso all’illecito in termini di certezza o, almeno, con un grado di elevata probabilità.

Le lesioni riportate con l’incidente vengono quantificate sulla base di apposite tabelle. Il risarcimento è parametrato sulla base di due variabili:

  • la percentuale di danno biologico riconosciuta dalla compagina assicurativa : tanto più è alta, tanto maggiore è il risarcimento;
  • l’età del danneggiato: tanto più è anziano, tanto minore è il risarcimento. A parità di danno, quindi, un giovane viene risarcito di più poiché è maggiore l’aspettativa di vita e, quindi, il tempo che dovrà convivere con la menomazione fisica riportata.

Le tabelle del danno biologico offrono un indice standard di liquidazione, ma è possibile un aumento percentuale “personalizzato” tra il 25% e 30% in base alla peculiarità del caso concreto ed al danno arrecato alla vita di relazione del soggetto.

Per ogni giorno in cui il danneggiato convalescente è rimasto “fermo” o limitato nei movimenti è previsto un risarcimento:

  • ITT (Inabilità Temporanea Totale): sono quelli in cui il danneggiato è stato ricoverato o allettato e non si è potuto muovere;
  • ITP(Inabilità Temporanea Parziale)  e varia  dal 75% al 25%: si tratta dei giorni in cui, pur potendosi muovere, le normali mansioni quotidiane risultano limitate, via via sempre meno man mano che ci si avvicina alla guarigione;

Per ogni giorno di convalescenza riconosciuto viene assegnato un valore risarcitorio che andrà moltiplicato per il totale dei giorni di convalescenza in ragione delle percentuali di inabilità temporanea.

Spesso succede che il danno subito sia guaribile nel corso di un tempo dilatato: si pensi alla persona che debba subire più incidenti. In tal caso si può ottenere un acconto dalla compagina assicurativa in attesa della liquidazione finale che avverrà a guarigione completa. Solo in questo momento sarà possibile quantificare esattamente i danni subiti.

Il termine di prescrizione per la richiesta di risarcimento alla compagnia assicurativa è di due anni dal giorno dell’incidente per i danni al veicolo e di 5 anni per le lesioni personali come indicato dall’articolo 2947 del codice civile.  La prescrizione può essere interrotta con l’invio di una di diffida alla compagnia assicurativa in cui si rinnova la richiesta di risarcimento ed in tal caso il termine ricomincia a decorrere.

La compagnia assicurativa propone una somma a saldo e stralcio di ogni richiesta di risarcimento. Si è liberi di accettarla  rinunciando ad ogni ulteriore pretesa, oppure di trattenerla in acconto del maggior danno che si pretende, con riserva di tutelare il proprio diritto risarcitorio, avanti la magistratura civile.
Per potere convenire in giudizio la compagnia assicurative occorrerà porre in essere degli atti propedeutici all’introduzione del giudizio ed in particolare occorrerà procede con la “negoziazione assistita”.