Danni ambientali

Consulenza Legale e Assicurativa per il tuo risarcimento o indennizzo in seguito a danni ambientali

 

Claims Solution offre consulenza assicurativa e legale in materia di risarcimento da danno ambientale.  Claims Solution offre servizi di consulenza che consentono di districarsi nel labirinto normativo. Aiutiamo ad ottenere un equo risarcimento da danno ambientale!

Claims Solution conosce il valore del tempo dei propri clienti. Sappiamo che domande come:

  • Quanto tempo è necessario per un risarcimento?
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Facciamo un po di chiarezza

La Responsabilità civile in materia di danno ambientale è tra gli strumenti che sono utilizzati per promuovere lo sviluppo sostenibile. Tale strumento è stato introdotto in Italia (art. 18 L. 349/86) e comunitario (art. 174 del Trattato istitutivo della CE – Roma, 1957, Libro Bianco sulla responsabilità per danni all’ambiente – Bruxelles, 2000, Proposta di Direttiva in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale – Bruxelles, 2002), con l’obiettivo di creare uno strumento giuridico, per la tutela dell’ambiente, che recepisse un principio fondamentale di diritto internazionale, quello tradizionalmente noto come “chi inquina paga”. Tale strumento,  infatti, introduce un regime di prevenzione e riparazione del danno ambientale, rendendo consapevoli gli operatori che effettuano pratiche e comportamenti che comportano rischi per l’ambiente riguardo agli obblighi di risarcimento del danno ambientale eventualmente causato.

Il comma 1 dell’articolo 18 L. 349/86 stabilisce che “Qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge che comprometta l’ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l’autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato”.

L’azione di risarcimento è finalizzata al recupero economico dei danni ambientali o al ripristino originario della risorsa ambientale danneggiata. Il risarcimento viene pertanto effettuato in forma specifica (ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile) o per equivalente (attraverso una precisa quantificazione economica/monetaria del danno o attraverso una valutazione equitativa operata dal Giudice sulla base della gravità della colpa, del profitto conseguito dal trasgressore e del costo necessario per il ripristino dei luoghi).

Il principio della responsabilità civile nei confronti del danno ambientale viene esercitato dal Giudice ordinario nell’ambito di un procedimento penale o civile, e per essere applicato necessita che:

  • il danno sia causato da un fatto doloso o colposo in violazione di una disposizione di legge o di provvedimenti adottati in base a una legge;
  • siano identificati gli autori/responsabili del danno;
  • il danno sia determinato e quantificato in termini di alterazione, deterioramento o distruzione totale o parziale dell’ambiente;
  • venga dimostrata la relazione causa-effetto tra fatto doloso/colposo e danno ambientale,
  • lo Stato o un Ente territoriale competente (regioni, provincie, comuni, enti parco, ecc.) promuova, di fronte al giudice penale o civile, un’azione di risarcimento a beneficio dello Stato.

La Valutazione del danno ambiental è un’attività tecnica-scientifica finalizzata alla Determinazione e alla Quantificazione del danno oltre che alla sua quantificazione economica.

Nell’ambito del risarcimento del danno all’ambiente, la prima difficoltà che s’incontra è certamente quella di individuare la disciplina legislativa applicabile: la presenza di numerosi interventi legislativi, susseguitisi con il ritmo di quasi uno all’anno, ha determinato seri problemi di coordinamento e di individuazione di quale fosse la normativa di volta in volta applicabile. Questa difficoltà sembrava risolta dal D.L.gs. 3 aprile del 2006, n. 152 (c.d. Codice dell’Ambiente) che ha recepito, in Italia, la direttiva europea 2004/35/Ce e ha regolato la materia, già disciplinata da varie leggi anteriori.

Il decreto in questione ha, tuttavia, dato adito ad un problema diverso, relativo a come la direttiva n. 2004/35/Ce fosse stata recepita nel nostro ordinamento.

Il principale dubbio era di stabilire se il Decreto Legislativo prevedesse un risarcimento del danno ambientale per equivalente pecuniario o se, diversamente, stabilisse in via esclusiva un risarcimento riparatorio dell’ambiente danneggiato (come inequivocabilmente stabilito dalla direttiva n. 2004/35/Ce).

Al fine di superare l’incertezza, la Commissione europea ha notificato al Governo italiano due contestazioni, nel 2008 e nel 2012, chiedendo che venisse chiarito che il danno all’ambiente, così come previsto dalla direttiva, sia da risarcire esclusivamente mediante misure di riparazione (primaria, complementare o compensativa), con esclusione di qualsiasi risarcimento del danno ambientale per equivalente pecuniario.

Il Governo italiano, per adeguarsi alla richiesta della Commissione europea, ha emanato due leggi, nel 2009 e nel 2013, che hanno modificato l’originario testo del D.Lgs. n. 152/2006, stabilendo che il danno ambientale debba essere risarcito esclusivamente mediante misure riparative e che tale disciplina si applichi anche ai procedimenti in corso, quindi, anche alle fattispecie verificatesi prima dell’entrata in vigore della legge (salvo il caso di pronunce già passate in giudicato).